1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) i profili professionali del gruppo di lavoro interdisciplinare che partecipa alla progettazione e valutazione dei programmi nonché allo svolgimento delle attività e delle terapie;
b) il contenuto scientifico dei programmi di informazione e di educazione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da
c) i programmi di ricerca e formulazione di iniziative di pet-therapy da inserire nella programmazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
d) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale e predisposizione di protocolli terapeutici contenenti indicazione dei trattamenti ottimali relativi alle singole patologie sottoposte a pet-therapy;
e) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti e delle associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e di TAA;
f) le caratteristiche di salute e di benessere e il profilo comportamentale che devono possedere gli animali impiegati nella pet-therapy;
g) i requisiti professionali essenziali del personale addetto all'addestramento degli animali da compagnia e i criteri generali con cui le regioni attuano la formazione per operatori preparatori degli animali;
h) i protocolli di addestramento, con specifica indicazione dei trattamenti consentiti per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA e di quelli vietati;
i) i requisiti minimi e igienico-sanitari delle aree, dei locali e degli spazi destinati alla detenzione dell'animale da compagnia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della presente legge;
l) le modalità di erogazione dei contributi agli enti e alle associazioni di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività di AAA e di TAA.